Codice civile
Art. 2545-bis c.c. — Diritti dei soci
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Nelle societa' cooperative cui si applica la disciplina della societa' per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha piu' di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la societa'.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Nelle cooperative con disciplina SPA una minoranza qualificata può esaminare, tramite rappresentante, i libri del consiglio e del comitato esecutivo. Il diritto amplia l’informazione ordinaria sui libri sociali.
La richiesta deve provenire da almeno un decimo dei soci oppure un ventesimo se la cooperativa supera tremila soci. Il rappresentante può essere assistito da un professionista di fiducia.
Il diritto non spetta ai soci morosi nei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni verso la società. Va distinto dal controllo individuale SRL e non si estende automaticamente a tutti i documenti aziendali.
Esempio pratico
In una cooperativa SPA di duecento soci, venti soci qualificati chiedono l’esame dei verbali del consiglio attraverso un rappresentante assistito da un professionista.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.