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Codice civile

Art. 2721 c.c. — Ammissibilita': limiti di valore 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo III - Della prova testimoniale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La prova per testimoni dei contratti non e' ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.

Tuttavia l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualita' delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La prova testimoniale dei contratti incontra il limite di valore indicato nel testo, ma il giudice può ammetterla oltre quella soglia valutando parti, natura del rapporto e circostanze. Il riferimento a lire cinquemila è mantenuto come formulazione legislativa.

La richiesta deve individuare fatti pertinenti e capitoli di prova conformi al rito. La facoltà di deroga va distinta dalle eccezioni dell’art. 2724 e dai contratti che richiedono necessariamente la forma scritta.

Non si deve concludere che ogni contratto di valore superiore sia privo di tutela o che la testimonianza sia sempre ammessa. Per forma scritta e patti contrari al documento operano limiti diversi da quello meramente quantitativo.

Esempio pratico

Due artigiani discutono una fornitura pattuita verbalmente: la parte chiede testimonianze spiegando le circostanze che giustificano la deroga al limite di valore.

Giurisprudenza

  • Deroga al limite di valore

    Corte di cassazione, n. 22915, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La scelta di non derogare al limite testimoniale di valore viene considerata mantenimento del regime ordinario nella specifica controversia fra le parti. La voce non attribuisce un diritto automatico alla deroga.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Espressione lire cinquemila mantenuta; la deroga giudiziale del secondo comma è distinta dalle eccezioni e dai requisiti di forma.

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