Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2810 c.c. — Oggetto dell'ipoteca 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Sono capaci d'ipoteca:

1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;

2) l'usufrutto dei beni stessi;

3) il diritto di superficie;

4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Possono essere ipotecati gli immobili commerciabili e i diritti reali indicati, fra cui usufrutto, superficie ed enfiteusi. Navi, aeromobili, autoveicoli e rendite statali seguono le rispettive leggi speciali.

Occorre verificare natura del diritto, disponibilità del bene e regime pubblicitario applicabile. Le pertinenze possono rientrare nel vincolo immobiliare alle condizioni della relativa disciplina.

Un bene fuori commercio non diventa ipotecabile per il solo consenso. Le regole dei registri immobiliari non vengono applicate indistintamente ai mobili registrati; un diritto non compreso nell’elenco richiede un titolo speciale pertinente.

Esempio pratico

Prima di garantire un prestito con un diritto di superficie, si verificano esistenza, titolarità e limiti del diritto; per un autoveicolo si controlla invece la disciplina del relativo registro.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati