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Codice civile

Art. 2823 c.c. — Ipoteca su beni futuri 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IV - Dell’ipoteca volontaria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'ipoteca su cosa futura puo' essere validamente iscritta solo quando la cosa e' venuta a esistenza.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’ipoteca su un bene futuro può essere validamente iscritta quando il bene viene a esistenza. La possibilità di concedere la garanzia non rende già attuale un oggetto inesistente.

Occorre distinguere promessa di garanzia, nascita del bene e titolarità del diritto. Per una costruzione futura può essere diversa l’ipoteca già validamente iscritta sul terreno o sul diritto di superficie.

Il vincolo sulle accessioni di un bene esistente non va confuso con l’iscrizione diretta sulla cosa futura. Identificazione, commerciabilità e grado richiedono il controllo delle rispettive norme.

Esempio pratico

Le parti intendono ipotecare un fabbricato non ancora esistente: verificano quando esso nasce e se una garanzia già iscritta sul terreno possa estendersi alla costruzione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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