Codice civile
Art. 2826 c.c. — Indicazione dell'immobile ipotecato
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IV - Dell’ipoteca volontaria
Testo dell'articolo
Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonche' dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’immobile indicato nell’atto di concessione deve essere designato con natura, comune e identificazione catastale. Per il fabbricato in costruzione si indicano i dati del terreno su cui insiste.
I dati devono consentire una specifica individuazione coerente con titolo e nota. Si verificano eventuali variazioni catastali e il diritto effettivamente appartenente al concedente.
Una descrizione vaga non diventa sufficiente per il solo importo del finanziamento. Le omissioni della nota si valutano secondo l’art. 2841; l’identificazione catastale non prova da sola la proprietà né rende esistente una cosa futura.
Esempio pratico
Nel titolo relativo a un edificio in costruzione vengono indicati terreno e dati catastali pertinenti; si confrontano poi con la nota per evitare incertezza sul bene gravato.
Giurisprudenza
Identificazione nell’espropriazione immobiliare
Corte di cassazione, n. 22490, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nella vendita giudiziaria l’individuazione dell’immobile segue le specifiche norme processuali che richiamano l’art. 2826, distinguendosi dalla forma del contratto immobiliare privato.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.