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Codice civile

Art. 2836 c.c. — Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.

COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Quando il titolo è un atto pubblico ricevuto nello Stato o una sentenza o provvedimento equiparato, per l’iscrizione si presenta copia del titolo. Il secondo comma è abrogato.

Occorre verificare natura del provvedimento e conformità della copia secondo le regole applicabili, coordinando la presentazione con le modalità attuali di pubblicità immobiliare.

Le pronunce anteriori alla legge 52/1985 che descrivono il vecchio comma 2 e la cosiddetta terza nota non costituiscono istruzioni attuali. Per atti esteri o scritture private si applicano anche le disposizioni specifiche.

Esempio pratico

Il creditore presenta la copia idonea della sentenza di condanna, evitando di utilizzare un modello procedurale fondato sul comma abrogato.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Comma 2 abrogato dalla legge 52/1985; esclusa la voce 3427/1975 come istruzione contemporanea.

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