Codice civile
Art. 2836 c.c. — Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Quando il titolo è un atto pubblico ricevuto nello Stato o una sentenza o provvedimento equiparato, per l’iscrizione si presenta copia del titolo. Il secondo comma è abrogato.
Occorre verificare natura del provvedimento e conformità della copia secondo le regole applicabili, coordinando la presentazione con le modalità attuali di pubblicità immobiliare.
Le pronunce anteriori alla legge 52/1985 che descrivono il vecchio comma 2 e la cosiddetta terza nota non costituiscono istruzioni attuali. Per atti esteri o scritture private si applicano anche le disposizioni specifiche.
Esempio pratico
Il creditore presenta la copia idonea della sentenza di condanna, evitando di utilizzare un modello procedurale fondato sul comma abrogato.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Comma 2 abrogato dalla legge 52/1985; esclusa la voce 3427/1975 come istruzione contemporanea.