Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2837 c.c. — Atti formati all'estero 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Gli atti esteri presentati per l’iscrizione richiedono il controllo della loro autenticità secondo il regime applicabile. Il testo prevede legalizzazione, ma convenzioni e norme speciali possono sostituirla o eliminarla.

La Convenzione dell’Aia del 1961 prevede l’apostille per gli atti pubblici compresi nel suo ambito e nei rapporti in cui opera. Stato d’origine, tipo di documento ed eventuali esenzioni devono essere verificati.

Apostille o legalizzazione non certificano automaticamente la validità sostanziale dell’ipoteca né sostituiscono traduzione e requisiti del titolo quando necessari. Non si prescrive la legalizzazione consolare indistintamente per ogni atto estero.

Esempio pratico

Un atto notarile straniero viene presentato per iscrizione: si verifica l’applicabilità della convenzione e della certificazione richiesta, oltre all’idoneità dell’atto come titolo.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Legalizzazione del testo generale coordinata con apostille o esenzioni convenzionali applicabili; autenticità distinta dalla validità del contenuto.

Articoli collegati