Codice civile
Art. 2837 c.c. — Atti formati all'estero
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Gli atti esteri presentati per l’iscrizione richiedono il controllo della loro autenticità secondo il regime applicabile. Il testo prevede legalizzazione, ma convenzioni e norme speciali possono sostituirla o eliminarla.
La Convenzione dell’Aia del 1961 prevede l’apostille per gli atti pubblici compresi nel suo ambito e nei rapporti in cui opera. Stato d’origine, tipo di documento ed eventuali esenzioni devono essere verificati.
Apostille o legalizzazione non certificano automaticamente la validità sostanziale dell’ipoteca né sostituiscono traduzione e requisiti del titolo quando necessari. Non si prescrive la legalizzazione consolare indistintamente per ogni atto estero.
Esempio pratico
Un atto notarile straniero viene presentato per iscrizione: si verifica l’applicabilità della convenzione e della certificazione richiesta, oltre all’idoneità dell’atto come titolo.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Legalizzazione del testo generale coordinata con apostille o esenzioni convenzionali applicabili; autenticità distinta dalla validità del contenuto.