Codice civile
Art. 2070 c.c. — Criteri di applicazione
Libro V - Del lavoro · Titolo I - Della disciplina delle attività professionali; Capo III - Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Testo dell'articolo
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il testo adotta l’attività effettiva dell’imprenditore quale criterio di appartenenza alla categoria e distingue attività autonome. È una disposizione nata per la contrattazione corporativa, la cui efficacia non va automaticamente trasferita ai contratti collettivi di diritto comune.
Per questi ultimi l’applicazione dipende dal titolo negoziale o associativo e dall’adesione anche implicita. Un lavoratore non può ottenere l’intero trattamento di un diverso contratto soltanto perché ritiene quel settore più vicino alle proprie mansioni, se il datore non è vincolato ad applicarlo.
Il diverso contratto può però rilevare come parametro del giudizio sulla retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. Questo è distinto dall’applicazione integrale delle sue clausole. La rielaborazione da Brocardi di Cass. n. 32123/2025 illustra precisamente tale distinzione; non elimina le disposizioni speciali che selezionano contratti rappresentativi per effetti specifici.
Esempio pratico
Un dipendente chiede ferie e premi previsti da un CCNL diverso. Si verifica prima se il datore vi sia vincolato; separatamente, il lavoratore può usare i minimi di quel settore per sostenere l’insufficienza della propria retribuzione.
Giurisprudenza
Scelta del CCNL e parametro retributivo
Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 32123, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il criterio della categoria professionale dell’articolo 2070 non impone ai contratti di diritto comune l’applicazione di un diverso CCNL. Il lavoratore può però richiamarne la disciplina retributiva come parametro per la proporzionalità e sufficienza della paga.
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