Codice civile
Art. 2689 c.c. — Usucapione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli
Testo dell'articolo
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La sentenza di acquisto per usucapione di proprietà, usufrutto o uso sui mobili registrati deve essere trascritta. La pubblicità rende conoscibile un acquisto che trova fondamento nel possesso qualificato e nel decorso del tempo.
Sono necessari la pronuncia di accertamento e i presupposti dell’usucapione applicabili al tipo di bene. La formalità segue le modalità del registro previsto dalla legge speciale.
La trascrizione non avvia l’usucapione né sana un possesso privo dei requisiti richiesti. La norma si distingue dall’art. 2686, che riguarda le vicende derivanti da un titolo non trascritto.
Esempio pratico
Un possessore ottiene una sentenza di usucapione di un’autovettura dopo aver provato i requisiti richiesti: la trascrive per rendere pubblico l’acquisto accertato.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato da WIPO Lex, consolidato fino al 2016 pubblicato nel 2017. Confronto dell’articolo e della sua versione con l’indice Normattiva del 14 ottobre 2026 e con la pagina editoriale, ove accessibile. Otto disposizioni in versione 1; art. 2660 nella versione 2 già presente nel consolidato storico. Fonte non presentata come codice integralmente aggiornato al 2026.